Lo scorso agosto una coppia di cittadini georgiani, il cui marito era affetto da cancro, aveva chiesto asilo in Svizzera perché l'uomo sosteneneva di necessitare di cure mediche che nel loro Paese non erano disponibili. Un mese dopo, tuttavia, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la loro richiesta e ne ha ordinato l’allontanamento.
Ma i due georgiani hanno insistito e hanno quindi presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) chiedendo l'ammissione provvisoria in Svizzera, motivando la domanda con il fatto in Georgia le cure mediche necessarie non erano disponibili e che i costi delle cure erano eccessivi.
Ma per il TAF, se le cure fornite sono sicuramente di livello inferiore a quelle offerte in Svizzera, essi sono sufficienti, così come i farmaci necessari per la chemioterapia. Il marito dovrà quindi continuare la chemioterapia in Georgia, dove l'aveva già iniziata. La coppia in questione non ha addotto ragioni sufficienti per giustificare l'ammissione provvisoria in Svizzera, indica una recente sentenza della TAF.
La Corte spiega inoltre che, dal 2019, la Georgia è considerata uno Stato sicuro e un Paese di origine verso il quale, in linea di principio, è ragionevolmente richiesto il ritorno dei richiedenti asilo respinti. Ciò è giustificato in particolare dal rispetto dei diritti umani e della stabilità politica. Precisa che il Paese offre anche sostegno statale alle persone in situazioni finanziarie precarie. Il caso, però, potrebbe non essere concluso e arrivare fino al Tribunale federale.