Il 24 settembre, la maggioranza del Consiglio nazionale ha deciso di seguire una proposta dell'UDC che vuole eliminare il diritto al ricongiungimento familiare per i richiedenti l'asilo la cui domanda d'asilo è stata respinta ma che vengono ammessi “provvisoriamente”.
Il Consiglio degli Stati avrebbe dovuto decidere subito dopo, ma alla fine ha rinviato la questione in commissione per un esame più approfondito della situazione. La commissione per le istituzioni politiche si è quindi occupata della questione questa settimana e alla fine ha rifiutato, seppur di misura, due mozioni che andavano nella direzione di limitare il ricongiungimento familiare, una di Esther Friedli (UDC/SG) e una del gruppo UDC. Il primo con 6 voti contrari, 5 contrari e un'astensione, il secondo con 6 voti contrari, 5 contrari e 1 astensione.
Per la maggior parte della commissione le norme attuali sono già sufficientemente restrittive per le persone ammesse provvisoriamente. Attualmente hanno la possibilità di presentare domanda di ricongiungimento familiare per il coniuge o i figli dopo tre anni, “a condizione che soddisfino determinate condizioni, in particolare l'indipendenza dall'assistenza sociale”.
La Commissione sottolinea che il diritto al ricongiungimento familiare “è un'emanazione del diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, sancito dall'articolo 13 della Costituzione federale e che ha il suo corrispettivo nell'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo”. La palla ora passa al Consiglio degli Stati.