ROMA (Italia) – Il giudice non può escludere la non punibilità per un tentato furto al supermercato per merce di un valore pari a 53€. La Cassazione italiana ha accolto il ricorso di una donna contro la condanna per il tentato furto, aggravato dall’esposizione della merce alla fede pubblica. Per la Cassazione dunque, i precedenti di polizia e il fatto che la giovane fosse disoccupata, non bastano per negare l’applicazione dell’articolo 131-bis del Codice penale, che scatta quando pur affermata l’esistenza del reato sia considerata la scarsa offensività dell’azione.
Tutto il contrario di quanto deciso in Appello, pur in presenza di una condotta singola e non reiterata, visto che a pesare erano stati dei precedenti di polizia e lo stato di disoccupazione. I giudici della Cassazione hanno chiarito che quando ci sono trascorsi con la polizia è necessario valutarne gli esiti e verificare se le segnalazioni si sono tradotte in una notizia di reato iscritta nei registri o nell’avvio di un procedimento penale.
Inoltre, stando alla Cassazione, non è congruo il riferimento allo stato di disoccupazione utilizzato per supportare una presunzione di abitualità.