OPINIONI - In Svizzera la neutralità confessionale della scuola pubblica impone ai docenti di rinunciare a simboli religiosi durante le lezioni. Come ricorda Giorgio Ghiringhelli, «per gli insegnanti questo significa non indossare simboli religiosi nell’esercizio della loro funzione». In Ticino, tuttavia, manca ancora una base legale esplicita, nonostante la Legge della scuola imponga la promozione della parità tra uomo e donna.
Ghiringhelli richiama una sentenza chiave del 12 novembre 1997, con cui il Tribunale federale respinse il ricorso di una docente ginevrina a cui era stato vietato di indossare il velo. I giudici stabilirono che foulard e abiti islamici «non erano indossati per motivi estetici, bensì per obbedire a un’esigenza religiosa», qualificandoli come «simboli religiosi forti».
Secondo la Corte, «il velo è una manifestazione esteriore» e il suo divieto «non intacca la libertà interiore di religione». Respinto anche l’argomento dell’assenza di lamentele: «la scuola rischierebbe di diventare un luogo di scontri religiosi». Particolarmente rilevante il passaggio sull’uguaglianza: il velo è stato definito «difficilmente conciliabile con la parità tra i sessi», principio che la scuola è tenuta a trasmettere. Una posizione confermata anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel 2001.
Fonte
Giorgio Ghiringhelli, analisi e citazioni da sentenze del Tribunale federale (1997) e CEDU (2001)





