La libertà di espressione non può essere sacrificata sull’altare di rischi vaghi e astratti per l’ordine pubblico. E il trascorrere del tempo non può diventare uno strumento per sottrarre le decisioni delle autorità al controllo della giustizia.
HelvEthica Ticino ha presentato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) contro la risoluzione del Consiglio di Stato del 23 settembre 2026, che ha disposto lo stralcio del ricorso relativo al divieto di proiettare il documentario Maidan: la strada verso la guerra, la cui proiezione era prevista il 29 gennaio 2026 presso la Sala Congressi di Muralto. Il Municipio di Muralto aveva revocato il 12 gennaio un’autorizzazione precedentemente concessa, invocando possibili «tensioni e turbative dell’ordine pubblico». HelvEthica Ticino contesta tale decisione, ritenendo che una restrizione preventiva delle libertà costituzionali non possa fondarsi su semplici supposizioni, ma debba essere giustificata da un pericolo concreto e dimostrabile.
Il Consiglio di Stato aveva inizialmente negato l’effetto sospensivo al ricorso, impedendo così lo svolgimento della proiezione nella data prevista. Successivamente, nonostante i ripetuti solleciti di HelvEthica Ticino, la procedura si è protratta per mesi. Soltanto il 23 settembre il Governo ha deciso di stralciare il ricorso, sostenendo che, essendo ormai trascorsa la data dell’evento, fosse venuto meno l’interesse attuale a una decisione. È proprio questa conclusione che HelvEthica Ticino considera inaccettabile: se bastasse lasciar trascorrere la data di una manifestazione per evitare un giudizio sulla legittimità del suo divieto, la tutela giudiziaria delle libertà fondamentali rischierebbe di diventare puramente teorica. Un’autorità potrebbe impedire un evento senza che la legittimità della sua decisione venga mai esaminata nel merito, semplicemente a causa del protrarsi della procedura.
La questione assume particolare rilievo anche perché HelvEthica Ticino aveva già manifestato la volontà di riproporre la proiezione, chiedendo che venisse chiarita la legittimità della revoca municipale. Il ricorso richiama inoltre un principio essenziale dello Stato di diritto: la libertà di espressione e di riunione non può dipendere dal consenso di eventuali oppositori. Ammettere che la semplice prospettiva di contestazioni sia sufficiente per vietare una manifestazione significherebbe attribuire a chi minaccia disordini il potere di impedire l’espressione di opinioni sgradite. È il fenomeno conosciuto come veto dell’oppositore. Non è neppure irrilevante che il documentario sia stato proiettato al liceo di Bellinzona senza che si verificassero i temuti disordini. Una circostanza che solleva ulteriori interrogativi sulla concretezza dei rischi per l’ordine pubblico invocati dal Municipio di Muralto.
Con il ricorso al TRAM, HelvEthica Ticino chiede l’annullamento della risoluzione governativa e il rinvio degli atti al Consiglio di Stato, affinché quest’ultimo esamini finalmente le contestazioni contro la revoca dell’autorizzazione, comprese quelle relative alla necessità e alla proporzionalità del provvedimento e al rispetto dei diritti fondamentali. Non si tratta di difendere il contenuto di un documentario, né di imporne la condivisione. Si tratta di difendere il diritto dei cittadini a vederlo, discuterlo e formarsi liberamente un’opinione. Una democrazia non si misura dalla libertà concessa alle opinioni condivise dalla maggioranza, ma dalla capacità delle sue istituzioni di tutelare anche quelle controverse. HelvEthica Ticino ritiene pertanto indispensabile che la giustizia si pronunci sulla vicenda. Perché una libertà costituzionale che può essere impedita senza un effettivo controllo giudiziario rischia di rimanere una garanzia soltanto sulla carta.
HelvEthica Ticino
27 ottobre 2026









