Opinioni, 11 marzo 2019

PREVIDENZA PROFESSIONALE

Corretta applicazione degli accordi bilaterali

L’art. 30d della legge federale sulla previdenza professionale per vecchiaia, superstiti e l’invalidità (II Pilastro), prevede i casi in cui l’importo prelevato dall’assicurato o dai suoi eredi all’istituto di previdenza, per l’acquisto di un’abitazione a uso proprio, deve essere restituito. Per questo motivo, nel dicembre dello scorso anno, ho lanciato un’iniziativa Cantonale che chiede al Governo Ticinese di attivarsi concretamente presso la Confederazione affinché intervenga e proceda ad abrogare l’attuale articolo 30e cpv.5 “legge federale sulla previdenza professionale” e a sostituirlo con un nuovo articolo 30e cpv.5 che ha come scopo il divieto di prelievo anticipato del capitale accumulato da parte di assicurati che intendono destinare tale importo all’acquisto d’immobili ubicati all’estero.

In poche parole al momento in cui un cittadino svizzero o un cittadino residente in Svizzera, che ha acquistato il proprio immobile di residenza facendo capo al prelievo parziale o, totale del proprio avere II pilastro, si trova a vendere il suddetto immobile, è necessariamente tenuto a rimborsare il capitale prelevato, cosa che non succede con chi ritira e investe nella prima casa all’estero.

Ciò non può essere assolutamente evitato o raggirato in quanto, al momento dell’iscrizione dell’acquisto della proprietà, il rispettivo istituto delle pensioni procede a far iscrivere una menzione a registro fondiario che potrà essere cancellata, in caso di futura vendita, unicamente con il consenso della cassa pensione interessata la quale procederà in tal senso solo dopo aver avuto il rimborso integrale del capitale anticipato.
 
Questo chiaro sistema di verifica e di controllo che il capitale pensionistico non sia utilizzato diversamente dall’acquisto della proprietà immobiliare a uso proprio, non trova una corrispettiva applicazione in altri stati dell’Unione
europea, in quanto un cittadino europeo che lavora in Svizzera e che intende acquisire un immobile nel proprio stato di origine, può fare richiesta di far capo al proprio capitale pensionistico accumulato durante la propria attività in Svizzera, ma in caso di vendita futura dell’immobile ubicato nel proprio stato di residenza non è sottoposto alle stesse verifiche e agli stessi controlli in quanto presso gli uffici del catasto degli stati dell’Unione europea non vi è la possibilità di iscrivere o comunque far valere l’esistenza della menzione dell’istituto pensionistico elvetico o di un istituto di blocco similare.
 
 
In tal modo i cittadini dell’Unione europea che hanno prelevato il capitale pensionistico maturato in anni di attività in Svizzera per acquisire un immobile nel loro stato di residenza, in caso di vendita di questo immobile si ritroverebbero a beneficiare di un capitale II pilastro che non avrebbero potuto prelevare o che, se prelevato, doveva rientrare all’istituto pensionistico che l’ha versato.

Una simile situazione constatabile, di fatto, viene a creare un’ovvia disparità fra cittadini residenti in Svizzera e cittadini UE ed extra UE che lavorano in Svizzera ma risiedono all’estero.
Tale situazione va inoltre a scontrarsi con il contenuto e gli intenti di quelli che sono gli accordi bilaterali per quanto attiene alla previdenza obbligatoria e in particolare contro il principio del mantenimento della copertura di previdenza.

Per questo motivo è molto importante che questa iniziativa sia percepita dal parlamento Cantonale nel modo giusto e che possa avere un largo consenso, così da ripristinare la situazione, in termini di eguaglianza con chi vive sul nostro territorio.
 
Daniele Casalini, Lega dei Ticinesi
Lista 14
Candidato al Gran Consiglio nr. 31 


 
 

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