Mercoledì il Parlamento europeo e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo di principio sulla riforma della politica migratoria europea, dopo un'intera notte di trattative e più di tre anni dopo la presentazione di questo progetto da parte della Commissione. Ecco i punti principali del compromesso trovato su questo “Patto su migrazione e asilo”, i cui dettagli dovranno comunque ancora essere definiti.
Come primo punto, verrà istituito uno screening obbligatorio prima dell’ingresso di un migrante nell’UE, vicino alle frontiere esterne. Questi controlli di identificazione e sicurezza possono durare fino a sette giorni. Al termine di tale periodo massimo, la persona viene indirizzata verso una procedura di asilo – classica o accelerata – oppure rinviata nel Paese di origine o di transito. I paesi di arrivo sono responsabili dell’inserimento delle impronte digitali, delle immagini facciali e dei documenti d’identità dei richiedenti asilo e dei migranti nella banca dati Eurodac, il cui campo di applicazione è stato ampliato e ora si applica ai bambini a partire dai 6 anni.
I richiedenti asilo che statisticamente hanno meno probabilità di ottenere protezione internazionale – cittadini di paesi per i quali il tasso di riconoscimento dello status di rifugiato, in media nell’UE, è inferiore al 20% come Marocco, Tunisia, Bangladesh – saranno indirizzati verso una “procedura di frontiera”. Questi richiedenti l'asilo dovranno rimanere in centri dedicati durante questa procedura. Gli Stati membri prevedono che a livello dell’UE verranno creati circa 30'000 posti in questi centri dedicati, per accogliere in definitiva fino a 120'000 migranti all’anno. I minori non accompagnati “che rappresentano un rischio per la sicurezza”, si legge nel testo senza ulteriori precisazioni, saranno anche interessati da questa procedura, oltre alle famiglie con bambini di età inferiore ai dodici anni.
Il nuovo sistema, che sostituisce il Regolamento Dublino III, mantiene il principio generale in vigore secondo cui il primo Paese di ingresso nell'UE di un richiedente asilo è competente per l'esame della sua pratica. Viene tuttavia aggiunto un nuovo criterio, secondo il quale il paese europeo che rilascia un documento è responsabile del trattamento della domanda di asilo del suo titolare.
Mentre la regola del primo paese d’ingresso impone un onere maggiore ai paesi dell’Europa meridionale, viene introdotto un meccanismo di solidarietà obbligatorio per alleviare gli Stati membri che si trovano ad affrontare la pressione migratoria. Altri paesi dell’UE devono poi contribuire accogliendo i richiedenti asilo (“relocation”) o attraverso aiuti finanziari, o in risorse umane o materiali.
Uno dei testi della riforma prevede una risposta in caso di un afflusso massiccio ed eccezionale di migranti in uno Stato dell’UE, come durante la crisi dei rifugiati del 2015-2016. Prevede l’attivazione rapida di un meccanismo di solidarietà a favore dello Stato interessato e l’istituzione di un regime eccezionale più severo per i richiedenti asilo rispetto alle procedure consuete.
Uno Stato membro può prendere in considerazione la nozione di “paese terzo sicuro” quando vi rimpatria un richiedente asilo. Può cioè giudicare inammissibile un fascicolo perché il richiedente è passato attraverso un paese terzo considerato “sicuro”, dove avrebbe potuto presentare una richiesta di protezione. Tuttavia, deve esistere un “legame” sufficiente tra l’interessato e il paese terzo.