Il Tribunale Federale (TF) ha recentemente preso una decisione che, in alcuni casi, pregiudica la tutela dei dipendenti contro il licenziamento durante il congedo per malattia. Se l'assenza è direttamente collegata alla posizione occupata dal dipendente, per motivi di conflitto o mobbing per esempio, è possibile rescindere il contratto di lavoro prima dei termini di legge. In altre parole, il lavoratore che potrebbe continuare a lavorare in un ambiente diverso o trovare un altro lavoro non è più tutelato da un licenziamento, si legge nel “Tages-Anzeiger” che riporta della sentenza.
Il giornale zurighese sottolinea che questa sentenza da un lato chiarisce un punto su cui si dibatte da tempo, ma dall'altro indebolisce ulteriormente la tutela dei lavoratori, che già in Svizzera era considerata minore in confronto internazionale. Sul piano giuridico esiste un “Röstigraben” sulla questione, sottolinea l'articolo. I giudici romandi finora avevano difeso piuttosto i dipendenti, mentre quelli tedescofoni tendevano a schierarsi dalla parte dei datori di lavoro. Uno specialista spiega che se la depressione o il burn-out sono considerati un'incapacità lavorativa generale, devono continuare ad applicarsi i termini legali.
In caso di malattia, i dipendenti beneficiano della tutela contro il licenziamento per un periodo variabile a seconda dell'anzianità: 30 giorni nel primo anno di servizio, 90 giorni dal secondo al quinto anno e 180 giorni dal sesto anno.