LUGANO – Con riferimento alla rapina avvenuta il 02.07.2024 all'interno di un negozio specializzato nella vendita di orologi in via Pessina a Lugano, il Ministero pubblico comunica che sono giunti a conclusione gli accertamenti relativi all'utilizzo dell'arma di servizio da parte di un agente della Polizia Città di Lugano. Il Procuratore generale Andrea Pagani ha in particolare decretato l'abbandono del procedimento in relazione alle ipotesi di reato di tentato omicidio intenzionale, tentate lesioni gravi ed esposizione a pericolo della vita altrui.
Sulla scorta di una minuziosa ricostruzione dei fatti basata su interrogatori, filmati dell'accaduto e su un attento esame degli atti, sono state approfondite in sede di istruttoria le due azioni che, in momenti distinti, hanno portato l'agente a esplodere due colpi di pistola.
1. Nel primo caso (avvenuto quando la rapina era in corso e tutti i quattro autori si trovavano ancora all'interno del negozio), le immagini della videosorveglianza interna della gioielleria e le dichiarazioni dei protagonisti permettono di ritenere perfettamente accertato che l'agente di polizia ha sparato un secondo dopo che uno dei rapinatori, con il dito sul grilletto, gli aveva puntato addosso una pistola da una distanza stimabile attorno al metro. Era dunque in essere una minaccia ingiusta di un'aggressione imminente alla sua vita. Egli ha pertanto agito per legittima difesa esimente. Si precisa che il colpo è stato deviato da un vetro antiproiettile e che nessuno è rimasto ferito.
2. Con riferimento invece al secondo sparo, avvenuto durante la successiva colluttazione in via Pessina, è stato accertato che il colpo è partito inavvertitamente nel contesto del corpo a corpo, quando il rapinatore ha alzato un braccio per ripararsi urtando con la mano la pistola impugnata e/o la mano dell'agente. Questi non ha dunque agito con dolo (nemmeno eventuale) con la conseguenza che per questa seconda fattispecie non risultano adempiuti gli elementi soggettivi dei reati ipotizzati.
A quanto precede si aggiunga infine che in assenza di feriti e/o di morti, non possono entrare in considerazione gli addebiti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Questi reati non possono infatti essere commessi nella forma del tentativo.