Ticino, 16 gennaio 2019

Dissimulazione del volto, durante manifestazioni politiche e per motivi pubblicitari ci si può 'mascherare'

Il Consiglio di Stato ha approvato una modifica alla Legge cantonale sull’ordine pubblico e alla Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici, allineandosi alle indicazioni del Tribunale federale. I due testi di legge prevedono ora un elenco più completo di eccezioni al divieto di coprirsi il viso in pubblico, una pratica che deve essere ammessa in particolare nel caso di manifestazioni di carattere politico o per motivi commerciali o pubblicitari.

Lo scorso 20 settembre il Tribunale federale aveva accolto parzialmente due ricorsi, limitatamente al tema delle eccezioni al principio del divieto di coprirsi il viso in pubblico, invitando il Cantone Ticino a completare le proprie norme. Per rendere compatibile la legislazione cantonale con i diritti costituzionali delle libertà di riunione e opinione e della libertà economica, il Tribunale federale ha giudicato necessario ampliare l’elenco delle eccezioni.

Il Tribunale federale è dell’opinione che le norme vigenti non conferiscono alle autorità un margine
sufficiente nella loro applicazione e ha pertanto chiesto – anche per ragioni di sicurezza giuridica – di completare e precisare l’elenco di eccezioni. Alla luce di queste indicazioni, il Consiglio di Stato ha completato l’elenco delle eccezioni contenuto nelle due leggi, in modo da evitare un divieto troppo rigido e difficile da attuare e che talvolta potrebbe sfociare in una restrizione inammissibile delle libertà di riunione e opinione e della libertà economica.

È stato così incluso nel testo normativo, in modo esplicito, il permesso di coprirsi il volto durante manifestazioni politiche o per motivi commerciali o pubblicitari, quando non sono messi in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici.

Con questa modifica il Cantone fornisce ai Comuni un testo chiaro, più semplice da applicare nella realtà quotidiana. Il Governo ritiene inoltre di avere risposto adeguatamente ai dubbi contenuti nei ricorsi, redigendo un nuovo testo legale sufficientemente completo e non soggetto a equivoci.

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