Ticino, 22 febbraio 2020
Aspirante frontaliere fermato da un fax
Avrebbe dovuto sapere che non è consentito inviare un ricorso via fax, a causa dell’assenza di una firma autografa originale. O se non lui, almeno avrebbe dovuto saperlo il suo avvocato, il varesino Giovanni Caliendo. Con questa motivazione il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un cittadino italiano intenzionato a venire a lavorare in Svizzera come frontaliere.
L’uomo aveva fatto richiesta del permesso G nel dicembre 2016. Ma nel maggio 2017 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni aveva respinto la richiesta, per motivi di ordine pubblico. L’aspirante frontaliere aveva quindi presentato ricorso al Consiglio di Stato, tramite una e-mail. Il Consiglio di Stato gliel’aveva rispedito indietro, assegnandogli un termine per ritornare il ricorso debitamente firmato. L’uomo ha così fatto sottoscrivere il ricorso al suo legale, l’avvocato Caliendo, e l’ha rinviato via fax.

Ma il Consiglio di Stato l’ha dichiarato irricevibile poiché privo della firma autografa.
L’uomo ha quindi ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, che ha dato ragione al Consiglio di Stato. La corte cantonale ha rilevato che l’uomo era rappresentato da un avvocato, “ossia da una persona che avrebbe dovuto conoscere le norme procedurali applicabili in concreto e le conseguenze derivanti dal loro mancato ossequio o, quantomeno, informarsi in proposito in virtù dei propri doveri professionali”.
L’aspirante frontaliere si è quindi appellato al Tribunale federale, sempre con il suo avvocato varesino. Ma anche la massima corte elvetica, con sentenza pubblciata negli scorsi giorni, ha dato ragione al Consiglio di Stato. I giudici federali hanno ribadito che un ricorso non può essere trasmesso unicamente via e-mail o fax, poiché privo di una firma autografa.