Ticino, 30 dicembre 2020

Espulsa nel 1998, è ancora in Ticino

Una cittadina algerina cui è stato più volte ordinato di lasciare la Svizzera (la prima volta nel 1998) si trova ancora qui, illegalmente. E molto probabilmente potrà restarci per sempre. Poiché nel frattempo, nel 2016, ha avuto un figlio con un cittadino italiano dimorante in Ticino. E quindi i giudici ritengono debba poter ottenere anche lei un permesso di dimora, nonostante la contrarietà del Dipartimento delle istituzioni e del Consiglio di Stato ticinese.

La donna arrivò per la prima volta in Svizzera nel 1997, insieme ai genitori e a due fratelli. La famiglia algerina chiese asilo ma la loro domanda fu respinta. Nel 1998 fu quindi ordinato loro di lasciare la Svizzera.

Nel 2000 la famiglia algerina presentò una nuova domanda d’asilo in Svizzera. Anch’essa fu respinta. Tuttavia, come si legge nella sentenza pubblicata oggi dal Tribunale amministrativo cantonale (TRAM), “il loro allontanamento non poté essere immediatamente eseguito a causa della loro inattività nel procurarsi i documenti di viaggio e delle gravidanze della moglie”, la quale diede poi alla luce altri due figli, rispettivamente nel 2001 e nel 2003. Dopo la nascita del quindi figlio, le autorità elvetiche riuscirono finalmente a far rientrare la famiglia in Algeria.

Ma fu un rientro di breve durata, visto che nel 2010 la famiglia tornò nuovamente in Svizzera e depositò una terza domanda d’asilo. Anch’essa fu respinta, così come fu respinto il relativo ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF). Venne quindi loro fissato un termine per la partenza dalla Svizzera, nel luglio 2011.

Essi non rispettarono il termine ma presentarono dapprima delle domande di revisione e poi delle istanze di riesame. Tutte respinte o dichiarate inammissibili. Nel settembre 2011 venne quindi loro nuovamente ordinato di lasciare immediatamente la Svizzera.

Non lo fecero. Al contrario, nel novembre 2011 presentarono una nuova domanda d’asilo, la quarta. Anch’essa fu respinta, come fu respinto il relativo ricorso al TAF. Nel 2012 venne quindi per l’ennesima volta ordinato alla famiglia algerina di lasciare la Svizzera. 

Ma invece di tornare a casa, presentarono delle nuove istanze di riesame. Dopo che furono respinte, si rivolsero direttamente alle autorità ticinesi, chiedendo il rilascio di
un permesso di dimora “per casi personali particolarmente gravi”. La Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ritenne le condizioni non adempiute e bocciò la loro richiesta. Una bocciatura confermata, su ricorso, anche dal Consiglio di Stato. 

La sentenza pubblicata oggi dal TRAM non permette di capire cosa ne sia stato in seguito della famiglia algerina. Si può però supporre che sia rimasta in Ticino. Di sicuro è rimasta in Ticino una delle figlie, che nel 2016 ha iniziato la convivenza con un cittadino italiano titolare di un permesso di dimora e che nello stesso anno ha messo al mondo un figlio. 

La neomamma ha quindi chiesto il rilascio di un permesso di dimora. Ma la Sezione della popolazione ha bocciato la richiesta, da una parte perché il compagno italiano non aveva i mezzi finanziari necessari per il suo mantenimento, da una parte perché la donna algerina non aveva presentato alcun documento di legittimazione valido.

Su ricorso, la suddetta risoluzione è stata confermata anche dal Consiglio di Stato, nel 2019.
Ma i giudici del TRAM, invece, sono stati di parere opposto. Essi hanno ritenuto che la donna non ha presentato un documento non per sua cattiva volontà, bensì per “le grandi difficoltà riscontrate nell’ottenerlo”. Nemmeno l’intervento del suo legale presso l’Ambasciata algerina avrebbe permesso di ottenere il passaporto.

Il TRAM ha evidenziato che “la fatica per i cittadini provenienti da questo Stato maghrebino per poter ottenere i documenti di legittimazione sono notori” e che quindi la mancata presentazione di un passaporto da parte della donna algerina sia giustificabile.

Per quanto riguarda i mezzi finanziari, invece, il TRAM ha considerato che siano necessari dei nuovi accertamenti. Se nel frattempo la donna algerina e il compagno italiano dovessero aver trovato entrate sufficienti per il mantenimento della loro famiglia, allora alla prima dovrebbe essere concesso il permesso di dimora. 

Il dossier è quindi stato rinviato alle autorità cantonali affinché procedano a questi accertamenti e, se del caso, rilascino un permesso di dimora alla richiedente. Nel frattempo, visto che il ricorso è stato accolto, lo Stato dovrà versare alla donna 1'200 franchi per le spese di avvocato.

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