Il Consiglio federale deve porre fine alle indennità “d'oro” versate agli alti funzionari sollevati dal loro incarico. È quanto chiede una mozione presentata dal consigliere nazionale leghista Lorenzo Quadri.
Nella mozione Quadri fa riferimento a un articolo pubblicato lo scorso 11 maggio sulla NZZ am Sonntag e intitolato “Generosità discutibile” che indaga su una serie di buonuscite concesse dal Consiglio federale. Secondo l’articolo 19 della Legge sul personale federale (LPers), il datore di lavoro versa un’indennità a un collaboratore, nel caso in cui il rapporto di lavoro venga sciolto senza colpa dell’impiegato. Per il versamento di un’indennità, che può arrivare fino ad un anno di stipendio, è inoltre necessario che l’impiegato eserciti una professione per la quale la domanda è scarsa o inesistente, e che il rapporto di lavoro duri da molto tempo o che l’impiegato abbia raggiunto una certa età.
Dalle informazioni ottenute in base alla Legge sulla trasparenza e pubblicate dalla NZZ al Sonntag, riferita alle indennità versate dal CF a funzionari dirigenti “congedati” tra il 2021 e il 2023, “emergono casi in cui i requisiti previsti dall’articolo 19 LPers non risultano adempiuti. Pare insomma – come commentato anche dagli esperti interpellati dalla testata, che lo strumento dell’indennità venga utilizzato impropriamente quale (costoso) elemento facilitatore per evitare conflitti, procedure giudiziarie, danni politici o d’immagine. Ne risulta una spesa milionaria a carico del contribuente” continua Quadri.
In considerazione delle necessità di risparmio, “ma anche del principio di equità, e tenendo conto del trattamento privilegiato di cui già gode il personale della Confederazione sotto vari aspetti - a partire da quello salariale, ma non solo - rispetto ai lavoratori impiegati nel settore privato, con la presente mozione si chiede al CF che la pratica delle indennità “di comodo” venga interrotta e che i requisiti previsti dalla LPers vengano rispettati in modo rigoroso. Si chiede inoltre che l’indennità massima prevista dall’art 19 cpv 5 LPers venga ridotta da un anno a sei mesi di stipendio”.