I cittadini ucraini non possono più scegliere liberamente il paese in cui chiedere asilo, se in precedenza avevano ricevuto protezione in un altro paese. Lo ha stabilito il il Tribunale amministrativo federale (TAF) lo scorso 9 febbraio, con una sentenza che afferma che chiunque fosse domiciliato in Ucraina allo scoppio della guerra non può più richiedere protezione in Svizzera se ha una valida alternativa in uno Stato membro dell'Unione Europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).
Questa decisione fa seguito alla richiesta di una cittadina ucraina arrivata in Svizzera nell'aprile 2025. La Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) le aveva negato lo statuto S e ne aveva ordinato l'espulsione.
Questo perchè la donna aveva già ricevuto protezione temporanea in Italia prima di tornare in Ucraina e poi recarsi direttamente in Svizzera. La donna ucraina ha quindi presentato ricorso contro l'esito negativo della sua domanda, sostenendo che il suo status in Italia era scaduto e che le autorità svizzere avrebbero dovuto verificare con Roma la possibilità di una sua riammissione.
Il Tribunale Amministrativo Federale (TAF) ha infine respinto il ricorso, motivando la decisione con il fatto che la Svizzera può rifiutare la protezione quando la persona ha una valida alternativa in uno Stato UE o AELS. I giudici hanno stabilito che l'Italia rimane obbligata a concedere protezione temporanea ai cittadini ucraini fino al 2027, consentendo al richiedente di riattivare il suo status o di presentare una nuova domanda. Il tribunale ha chiarito che la garanzia formale di riammissione non è richiesta se il ritorno nel Paese terzo è possibile senza difficoltà. La decisione del TAF è definitiva.





