Svizzera, 14 novembre 2019

La collocatrice posticipa l'incontro, il Tribunale federale gli toglie le indennità di disoccupazione

Perde le indennità di disoccupazione perchè la collocatrice posticipa l'incontro mensile e lui presenta le ricerche di lavoro in ritardo.

È successo a un disoccupato del canton Vaud, che ha subito una penalità di cinque giorni di sospensione delle prestazioni per aver presentato in ritardo le sue ricerche di lavoro. Il tribunale federale ha annullato una sentenza del tribunale delle assicurazioni sociali e confermato la sanzione dell'Ufficio del collocamento regionale.

Il disoccupato non aveva presentato le sue ricerche di lavoro per dicembre 2017 entro il periodo legale che scadeva lunedì 5 gennaio 2018. L'Ufficio regionale di collocamento (URC) di Vevey aveva quindi pronunciato una sospensione di cinque giorni delle sue indennità.

L'uomo, ritenendo la sanzione ingiusta, ha fatto ricorso al tribunale delle assicurazioni sociali del cantone, il quale ha riscontrato che l'assicurato aveva effettivamente una giustificazione valida e ha annullato la sanzione.

Il disoccupato aveva sostenuto di aver fatto un errore in buona fede. Di regola, presentava le sue ricerche di lavoro di persona alla propria collocatrice durante l'incontro mensile tra i due, che nei mesi precedenti a gennaio si erano sempre tenuti prima del 5 del mese, scadenza ultima per inoltrare le prove di aver
cercato un impiego nel mese precedente.

A gennaio, tuttavia, l'incontro era stato posticipato al 12, quindi dopo il termine. L'URC aveva quindi sanzionato l'uomo per il ritardo, decisione poi ribaltata dal tribunale dei servizi sociali.

Il cantone, ritenendo a sua volta la decisione del tribunale vodese, ha quindi portato il caso dinanzi al Tribunale federale. In una sentenza pubblicata giovedì, l'alta corte ricorda che, secondo l'ordinanza sull'assicurazione di disoccupazione (ICAO), l'assicurato deve presentare l'elenco delle sue ricerche di lavoro entro il 5 del mese successivo al periodo di controllo. Solo una scusa valida consente di sfuggire a una sanzione.

Nella sentenza, il Tribunale federale ritiene che il tribunale cantonale, nella sua decisione, non abbia spiegato in cosa consistesse la buona fede dell'uomo sanzionato. L'URC non ha fatto promesse che non sarebbero state rispettate. Né ha adottato un comportamento contraddittorio: il fatto che la collocatrice abbia consentito all'assicurato di consegnare le sue ricerche di lavoro durante i colloqui non significava che potesse derogare alla norma obbligatoria stabilita dall'Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione.

La sanzione contro il disoccupato è quindi stata mantenuta.

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