In seguito ai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere il coronavirus, numerosi lavoratori indipendenti subiscono perdite di guadagno, sebbene la loro attività non sia di per sé vietata. I provvedimenti finora adottati per attenuare l’impatto economico della pandemia non prevedono alcuna compensazione per questi lavoratori, che possono quindi ritrovarsi in gravi difficoltà finanziarie. Per evitare casi di rigore, il Consiglio federale ha deciso di estendere il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus ai lavoratori indipendenti che non sono colpiti direttamente dalla chiusura delle strutture o dal divieto di svolgere manifestazioni. La condizione è che il loro reddito annuo dell’attività lucrativa soggetto all’AVS ammonti almeno a 10 000 franchi, ma non superi i 90 000 franchi.
Come per gli altri beneficiari di questa prestazione, l’importo dell’indennità sarà limitato a 196 franchi al giorno, ovvero 5880 franchi al mese. Il diritto nascerà retroattivamente a partire dal primo giorno della riduzione del reddito, ma al più presto dal 17 marzo 2020, e cesserà dopo due mesi, ma al più tardi con la revoca dei provvedimenti adottati per combattere il coronavirus. Le casse di compensazione potranno chiedere la restituzione delle prestazioni riscosse indebitamente.
Indennità di perdita di guadagno per i genitori di figli con disabilità
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Attualmente i genitori che devono interrompere l’attività lucrativa a causa di provvedimenti per combattere il coronavirus al fine di poter accudire i figli, ad esempio in seguito alla chiusura delle scuole, hanno diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, se i figli hanno un’età inferiore a 12 anni compiuti. Poiché nel caso dei genitori di figli con disabilità questo limite di età risulta problematico, il Consiglio federale ha deciso di portarlo a 20 anni.
Avranno così diritto all’indennità i genitori di giovani che frequentano una scuola speciale o che ricevono un supplemento per cure intensive dell’AI. La condizione è che la chiusura della scuola speciale oppure della scuola o del centro d’integrazione sia dovuta ai provvedimenti adottati per combattere il coronavirus.
Il diritto inizierà a partire dal quarto giorno dall’adempimento di tutte le condizioni di diritto, vale a dire al più presto dal 19 marzo 2020, dato che le scuole in Svizzera sono state ufficialmente chiuse il 16 marzo 2020, e cesserà con la revoca dei provvedimenti adottati per combattere il coronavirus.
Per i genitori che esercitano un’attività lucrativa indipendente il diritto sarà limitato a 30 indennità giornaliere, analogamente a quanto vale per i genitori di figli senza disabilità. Per i genitori di giovani che vengono integrati in una scuola regolare e non ricevono un supplemento per cure intensive, il diritto all’indennità cesserà quando il figlio avrà compiuto i 12 anni, come previsto già oggi.
Ripercussioni finanziarie
I costi per l’estensione del diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus ai casi di rigore sono stimati a 1,3 miliardi di franchi nel caso di una durata di due mesi. I costi per l’estensione ai genitori di figli con disabilità fino a 20 anni compiuti sono stimati a circa 33 milioni di franchi nel caso di una durata di sei mesi.
Attualmente i genitori che devono interrompere l’attività lucrativa a causa di provvedimenti per combattere il coronavirus al fine di poter accudire i figli, ad esempio in seguito alla chiusura delle scuole, hanno diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, se i figli hanno un’età inferiore a 12 anni compiuti. Poiché nel caso dei genitori di figli con disabilità questo limite di età risulta problematico, il Consiglio federale ha deciso di portarlo a 20 anni.
Avranno così diritto all’indennità i genitori di giovani che frequentano una scuola speciale o che ricevono un supplemento per cure intensive dell’AI. La condizione è che la chiusura della scuola speciale oppure della scuola o del centro d’integrazione sia dovuta ai provvedimenti adottati per combattere il coronavirus.
Il diritto inizierà a partire dal quarto giorno dall’adempimento di tutte le condizioni di diritto, vale a dire al più presto dal 19 marzo 2020, dato che le scuole in Svizzera sono state ufficialmente chiuse il 16 marzo 2020, e cesserà con la revoca dei provvedimenti adottati per combattere il coronavirus.
Per i genitori che esercitano un’attività lucrativa indipendente il diritto sarà limitato a 30 indennità giornaliere, analogamente a quanto vale per i genitori di figli senza disabilità. Per i genitori di giovani che vengono integrati in una scuola regolare e non ricevono un supplemento per cure intensive, il diritto all’indennità cesserà quando il figlio avrà compiuto i 12 anni, come previsto già oggi.
Ripercussioni finanziarie
I costi per l’estensione del diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus ai casi di rigore sono stimati a 1,3 miliardi di franchi nel caso di una durata di due mesi. I costi per l’estensione ai genitori di figli con disabilità fino a 20 anni compiuti sono stimati a circa 33 milioni di franchi nel caso di una durata di sei mesi.
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