Svizzera, 29 agosto 2019
Perde il passaporto svizzero perchè ha sposato uno straniero, viene espulsa perchè è in assistenza
È una vicenda curiosa quella che si può leggere in una sentenza del Tribunale amministrativo federale pubblicata giovedì. Una donna, nata in Svizzera negli anni '50 con la nazionalità rossocrociata, è stata espulsa dalla Svizzera perchè ha perso il passaporto dopo essersi sposata con un belga ed aver passato troppo tempo a beneficio dell'assistenza. Nella sentenza, il Tribunale amministrativo federale conferma la revoca del permesso di soggiorno decisa dalle autorità vodesi, data la sua precaria situazione finanziaria che l'ha resa dipendente dall'assistenza sociale, respingendo quindi un ricorso della donna.
Come detto, la ricorrente è nata in Svizzera da genitori svizzeri ed alla nascita, fino al matrimonio, era regolarmente in possesso del passaporto elvetico fino a quando si è sposata. Quando aveva circa dieci anni la madre della donna divorzia e si trasferisce in Belgio, portando con sè la figlia.
La donna è quindi cresciuta in buona parte in Belgio e, diventata adulta, sposa un uomo belga.
A causa della legislazione dell'epoca, la ricorrente aveva dovuto abbandonare la nazionalità svizzera per potersi sposare.
Nel 2005, quando aveva 49 anni, quindi quasi 40 anni dopo aver lasciato la Svizzera, la donna torna nel suo paese d'origine con la figlia di sette anni. Ormai separata dal marito, ha avuto difficoltà a integrarsi professionalmente nel Canton Vaud, come indica la sentenza del Tribunale amministrativo federale secondo cui la donna, fino al 2016, ha ricevuto in tutto 265'000 franchi dall'assistenza sociale.
A causa di questa situazione, nel 2017 le autorità vodesi decisero di non prorogare il permesso di soggiorno concesso sulla base dell'accordo sulla libera circolazione delle persone.
Il Cantone ha tuttavia indicato di essere disposto a concedere un'autorizzazione per casi di rigore ai
sensi dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione. Per fare questo, avrebbe dovuto ottenere il via libera dalla Segreteria di Stato per la migrazione (SEM), via libera che però non è arrivato.
Di fronte al rifiuto del SEM, la donna si è rivolta - senza successo - al Tribunale amministrativo federale. Quest'ultimo, nel motivare la sentenza, considera il fatto che la ricorrente potesse in precedenza beneficiare della nazionalità svizzera come "irrilevante".
Tra la sua infanzia e il suo ritorno nel 2005, la ricorrente ha trascorso ventiquattro anni in Svizzera, e anche la figlia ha ormai trascorso diverso tempo in Svizzera lo stesso per sua figlia. Elementi, questi, che "parlano a favore dell'esistenza di stretti legami con la Svizzera", riconoscono i giudici di San Gallo.
Tuttavia, questi ultimi fanno anche riferimento alla giurisprudenza relativa al diritto al rispetto della vita garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). In questo contesto, il Tribunale federale definisce "stretti legami" con la Svizzera, non appena il soggiorno supera i dieci anni.
Per il tribunale amministrativo, la ricorrente potrebbe avvalersi della CEDU. Tuttavia, ritiene che in questo caso non soddisfi le condizioni di integrazione socio-professionale ed economica previste dalla Convenzione. Lo stesso vale per la figlia che, da adulta, non ha ancora completato una formazione e non è neanche finanziariamente indipendente.
Il tribunale ritiene che il fatto che la madre abbia recentemente trovato un lavoro al 50% e ottenuto un reddito autonomo non può essere preso in considerazione. Lo stesso vale per la figlia, che riceve una borsa di studio per la sua formazione ed è quindi ora indipendente dall'assistenza sociale. La sentenza non è definitiva e può ancora essere impugnata davanti al Tribunale federale.