Svizzera, 08 maggio 2020
Il Tribunale federale annulla l'espulsione di una truffatrice italiana
Ha omesso di dichiarare che in Italia era stata condannata tre volte, per “omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali”, per “truffa continuata in concorso” e per “bancarotta fraudolenta”. In Ticino ha subito due nuove condanne. Eppure non può essere espulsa. Il Tribunale federale ha infatti accolto il ricorso presentato dall’avvocato Stefano Steiger per conto della donna, obbligando il Dipartimento delle istituzioni a rinnovarle l’autorizzazione di soggiorno.
Nella sentenza pubblicata oggi si legge che la donna, cittadina italiana, era arrivata in Svizzera nel 2009 per lavorare come dipendente. A tal scopo aveva ricevuto delle autorizzazioni di soggiorno temporanee e poi un permesso di dimora annuale più volte rinnovato. In occasione delle richieste di rinnovo del permesso, la donna aveva certificato di non avere mai subito condanne né di avere procedimenti penali in corso.
Ma visto che nel frattempo la donna era stata condannata due volte in Ticino per guida in stato di inattitudine e per infrazione alle norme della circolazione, nel 2015 il Dipartimento delle istituzioni aveva deciso di chiedere l’estratto del casellario giudiziale alle autorità italiane. Da questo erano emerse le tre condanne, di cui due a pene detentive, rispettivamente di 8

mesi e 1 anni e 4 mesi.
Sempre nel 2015 il Dipartimento delle istituzioni aveva quindi deciso di revocarle il permesso di dimora, da un lato per aver interessato le autorità di polizia e giudiziarie in Svizzera, dall’altro per aver sottaciuto le precedenti condanne in Italia. Tale provvedimento è stato confermato su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato e poi, nel 2019, dal Tribunale amministrativo cantonale.
La donna, patrocinata dall’avvocato Stefano Steiger, si è quindi appellata al Tribunale federale. I giudici di Losanna hanno riconosciuto che, guidando due volte in stato di ubriachezza (con un tasso alcolemico tra 1,33 e 1,76 grammi per mille la prima volta, tra 1,22 e 1,64 la seconda volta), la donna ha avuto un comportamento contrario all’ordine e alla sicurezza pubblici. Ma essi sostengono che dal giudizio non dimostra una dipendenza della donna dall’alcool.
Messi tutti insieme, gli elementi non permettono di concludere che la donna rappresenti una minaccia effettiva per l’ordine pubblico svizzero, secondo i giudici del Tribunale federale, che hanno quindi accolto il ricorso. Il Dipartimento delle istituzioni è ora obbligato a rinnovarle il permesso di dimora, mentre lo Stato del Canton Ticino dovrà versarle 2'500 franchi per le spese giudiziarie.