Se tale interpretazione può sembrare contraria al diritto federale, secondo Aldi “parrebbe per contro possibile considerato il fatto che con il nuovo accordo i frontalieri verranno tassati illimitatamente in Italia.” Di conseguenza, dal momento che stando al nuovo accordo sui frontalieri quest'ultimi potranno chiedere le deduzioni fiscali nel loro paese di residenza e vista la giurisprudenza del tribunale federale in materia “dovrebbe essere possibile concludere che le deduzioni sull’imposta alla fonte non saranno più possibili perché già riconosciute in Italia”.
Da qui vengono poste una serie di domande riportate di seguito:
- Il contenuto dell’articolo apparso sul CdT è corretto?
- Il Consiglio di Stato ha già avuto modo di chinarsi sulla questione dell’eventuale riconoscimento delle deduzioni per i “nuovi” frontalieri?
- Come intende il Consiglio di Stato interpretare il nuovo accordo sulla fiscalità dei frontalieri?
- Quali sono le previsioni di differente introito tra l’ipotesi in cui si riconoscessero le deduzioni sull’imposta svizzera e l’ipotesi contraria, ovvero che sia unicamente l’Italia a procedere in questo senso?
- Può il Consiglio di Stato fornire alcuni esempi di calcolo concreti?