*Mozione di Lorenzo Quadri al Consiglio Federale
Il Consiglio federale è incaricato di attivarsi affinché anche ai cittadini UE residenti in Svizzera, nel caso di ricongiungimenti familiari con persone di Stati terzi, si applichino i requisiti previsti per i cittadini svizzeri nella LStrI, e non altri criteri più largheggianti.
Al ricongiungimento familiare di un cittadino svizzero o di una cittadina svizzera con uno straniero/a (caso tipico: il coniuge) proveniente da uno Stato terzo, si applica la Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LstrI). Quest’ultima implica che il permesso B del familiare vada rinnovato ogni anno (questo prima che, dopo 5 anni, esista la possibilità per il coniuge di chiedere la naturalizzazione agevolata).
Il trattamento riservato al cittadino UE che risiede in Svizzera è invece
Il Consiglio federale è incaricato di attivarsi affinché anche ai cittadini UE residenti in Svizzera, nel caso di ricongiungimenti familiari con persone di Stati terzi, si applichino i requisiti previsti per i cittadini svizzeri nella LStrI, e non altri criteri più largheggianti.
Al ricongiungimento familiare di un cittadino svizzero o di una cittadina svizzera con uno straniero/a (caso tipico: il coniuge) proveniente da uno Stato terzo, si applica la Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LstrI). Quest’ultima implica che il permesso B del familiare vada rinnovato ogni anno (questo prima che, dopo 5 anni, esista la possibilità per il coniuge di chiedere la naturalizzazione agevolata).
Il trattamento riservato al cittadino UE che risiede in Svizzera è invece
più vantaggioso. Nel suo caso, il permesso B per il familiare straniero proveniente da uno Stato terzo ha la durata di 5 anni. Il familiare di un cittadino UE proveniente da uno Stato terzo viene di fatto trattato come se fosse lui stesso cittadino UE. Ciò accade perché i familiari, anche provenienti da uno Stato terzo, di cittadini UE/AELS sottostanno all’accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), che non prevede il rinnovo annuale del titolo di soggiorno, ma gli conferisce una durata di 5 anni. L’ALC genera dunque, in Svizzera, un privilegio dei cittadini UE rispetto a quelli elvetici. Ciò non è accettabile.
Il CF deve pertanto attivarsi affinché anche ai cittadini UE residenti in Svizzera, in materia di ricongiungimenti familiari con persone di Stati terzi, vengano applicati i criteri che valgono per i cittadini elvetici, e non altri più largheggianti.
Il CF deve pertanto attivarsi affinché anche ai cittadini UE residenti in Svizzera, in materia di ricongiungimenti familiari con persone di Stati terzi, vengano applicati i criteri che valgono per i cittadini elvetici, e non altri più largheggianti.